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Descrizione
La legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 “Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del
consiglio comunale)”, disciplina la materia del contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale in occasione delle elezioni comunali.
Per tutte le liste sussiste l’obbligo di non superare, per le spese inerenti la campagna elettorale elencate all’articolo 5, il limite di spesa previsto dall’articolo 4.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge sopra citata, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati oppure i candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco devono depositare presso la Struttura enti locali della Presidenza della Regione, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto relativo alle spese della campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento previo appuntamento, telefonando al numero 0165/272512 o, in alternativa, provvedere all’inoltro dello stesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica, con le modalità indicate nelle istruzioni allegate in questa pagina.
1 -Testo della Legge Regionale 4/1997
2 -Testo delle istruzioni alla compilazione dei rendiconti
3 - Limiti di spesa per Comune
4 - Modello editabile dei rendiconti
5 - Informativa privacy
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Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2025, 10:06