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Protezione Civile - Normativa Nazionale

logo della protezione civile nazionale

Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 in Italia viene istituito il "Servizio nazionale della Protezione civile", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile. La Protezione Civile è quindi un servizio, cioè un sistema di istituzioni, organi ed enti che operano in modo coordinato e coerente per un fine di pubblica utilità ossia la tutela della comunità dalle calamità naturali (frane, alluvioni, valanghe, terremoti?) e dalle catastrofi tecnologiche (incidenti industriali, ferroviari, aerei, su impianti a fune, su dighe?).

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è costituito dalle istituzioni, enti, organizzazioni impegnate nella tutela dell'integrità della vita dei cittadini, dei loro beni , delle città, dell'ambiente. I compiti affidati al servizio riguardano la previsione e la prevenzione delle calamità, il soccorso alle persone colpite, le attività per la ripresa delle normali condizioni di vita, la formazione degli operatori.

Il Servizio della Protezione civile è chiamato a svolgere attività di:

  • PREVISIONE, consiste nell'individuazione delle situazioni di rischio ovvero di potenziali emergenze presenti sul territorio, sulla cui base vengono definiti i programmi di prevenzione;
  • PREVENZIONE, comprende tutte le iniziative finalizzate alla eliminazione o, più realisticamente, alla mitigazione dei rischi;
  • SOCCORSO, ovvero tutti gli interventi di prima assistenza per la popolazione colpita da calamità o catastrofe;
  • SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA, si concretizza nell'assunzione dei primi più urgenti provvedimenti per il ripristino della normalità.

"La legge n.225/1992 individua come rilevanti per la protezione civile gli eventi, sia naturali che connessi con l'attività dell'uomo, che:

  1. possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
  2. comportano, in ragione della loro natura ed estensione, l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
  3. debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (calamità naturali, catastrofi o altri eventi rilevanti per intensità ed estensione."