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Assegno di Maternità

Assegno di maternità L. 448/98 - art. 66

Beneficiari
 
  • madri/affidatarie di minori nati, adottati o in affidamento preadottivo
  • padri/affidatari in caso di: decesso/abbandono della madre, adozione/affidamento esclusivi
Requisiti
  • essere cittadina italiana oppure di uno stato comunitario
  • essere cittadina di uno stato extracomunitario purché in possesso del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”
  • essere cittadina di uno stato extracomunitario purché in possesso della “Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o Italiano di durata quinquennale”
  • essere cittadina di uno stato extracomunitario purché in possesso della “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro”
  • residenza nel territorio dello Stato alla data dell'evento;
  • residenza nel comune di Aosta al momento della domanda;
  • Indicatore della Situazione Economica I.S.E. (non I.S.E.E.) minore o uguale al valore riportato dalla legge riparametrato sul nucleo familiare e rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT;
  • non essere beneficiaria di alcuna tutela economica della maternità, oppure essere beneficiaria di trattamenti previdenziali e/o economici di maternità obbligatoria il cui importo complessivo è inferiore a quello dell'assegno previsto dalla legge in questione (in questo caso la madre può fare richiesta solo per la differenza tra i due importi).
Presentazione domanda

La domanda deve essere presentata dal richiedente unitamente alla fotocopia della Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU e dell'attestazione ISE esibendo un documento di identità valido. La domanda può essere consegnata anche da persona diversa dal richiedente stesso, purché corredato da copia di documento di identità valido del richiedente stesso, purché corredata da copia di documento di identità valido del richiedente e debitamente firmata. Per i cittadini extracomunitari occorre esibire la carta di soggiorno.

Il cittadino riceve l'assistenza necessaria alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso un qualsiasi C.A.F. o I.N.P.S.

La domanda compilata e la Dichiarazione Sostitutiva Unica con certificato I.S.E. deve essere presentata allo Sportello sociale del Comune di Aosta, in piazza Chanoux n. 1, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì dalle 8.30 alle 14 e il giovedì dalle 8.30 alle 16.

Termini per la presentazione
  • 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso nella famiglia anagrafica nei casi di adozione o affidamento preadottivo
  • 6 mesi dalla scadenza del primo termine nei casi di richiesta di soggetti diversi dalla madre/affidataria
Erogazione L'erogazione dell'assegno concesso sarà effettuata dall'I.N.P.S.
Referente

Area A3 - Servizi Sociali, Demografici e Pubblica Istruzione
Servizio Infanzia, Disagio, Casa e Pari Opportunità
Via Abbé Chanoux, 2-4
tel.: 0165/300200

e-mail: servizi-sociali@comune.aosta.it

Normativa di riferimento
  • Legge 448/1998, art. 66, recepito successivamente dall'art. 74 del D.Lgs. 151/2001
  • Decreto Ministeriale nr. 306 del 15/07/1999 "Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità"