ART. 1
I locali di proprietà comunale siti in Via Xavier de Maistre, 5,
sono destinati a "Saletta d'Arte" per l'esposizione di opere di
pittura, scultura, grafica e di fotografia e per ospitare
manifestazioni a carattere culturale.
ART. 2
Il Comune si riserva di usufruire dei locali per
l'organizzazione di iniziative culturali e artistiche per un
periodo di tre mesi all'anno, suddiviso in più periodi.
ART. 3
La gestione del restante periodo di nove mesi è affidata ad una
apposita commissione che ha lo scopo di esaminare le domande
degli artisti che richiedano di esporre.
La Commissione di Gestione della Saletta d'arte è così composta
:
- L'Assessore ai Servizi Culturali o suo delegato - Presidente;
- nr. 3 esperti (di cui uno segnalato dall'Associazione Artisti
Valdostani) scelti tra critici d'arte, docenti di Storia
dell'Arte, anche universitari e personalità di particolare
rilevanza artistica e culturale.
Gli esperti di cui sopra dovranno essere nominati con apposita
deliberazione della Giunta Comunale.
- un rappresentante della minoranza consiliare;
- Le funzioni di Segretario saranno svolte da un impiegato del
Servizio Cultura del Comune.
La durata in carica della Commissione corrisponde con il periodo
di validità del Consiglio Comuale.
L'attività dei componenti la Commissione, è remunerata con un
gettone di presenza il cui importo sarà stabilito con
deliberazione della Giunta Comunale.
Ai componenti provenienti da fuori Aosta spetta il rimborso
delle spese sostenute, su presentazione di documentazione
giustificativa.
ART. 4
La Commissione a fini della Concessione della Sala, esamina e
valuta attentamente tutte le domande basandosi su criteri che
tengano conto del valore artistico delle opere che si intendono
esporre.
Esclude quindi gli artisti che, a suo insindacabile giudizio,
non presentino opere ritenute valide dal punto di vista estetico
ed artistico.
Tra le opere che la Commissione riterrà idonee ad essere
esposte, incluse in graduatoria, hanno la priorità quelle di
artisti che operino in Aosta e in in Valle d'Aosta. Nel caso di
esaurimento dei periodi espositivi, gli artisti che non hanno
esposto avranno la priorità - nell'anno successivo e se
interessati a riproporre la domanda - rispetto a quelli che hanno
già usufruito di un periodo espositivo.
ART. 5
La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente di
norma nel corso del mese di novembre di ogni anno e ogni
qualvolta il medesimo lo ritenga necessario. Le riunioni della
Commissione hanno validità quando sono presenti almeno 3
componenti, fatta salva la presenza di almeno uno degli esperti.
La Commissione delibera a maggioranza di voti. Le sue decisioni
sono inappellabili. A parità di voti, il voto del Presidente è
decisivo.
Al fine di facilitare l'accoglimento delle domande, la
Commissione potrà proporre l'abbinamento espositivo di due o più
artisti.
In caso di mancato accoglimento della domanda, la Commissione
dovrà motivarne le cause per iscritto, fermo restando che esse
non potranno essere in contrasto con quanto previsto dal presente
Regolamento.
Non possono esporre le proprie opere nella "Saletta d'Arte" i
componenti della Commissione.
ART. 6
Le domande per l'esposizione della "Saletta d'Arte" dovranno
essere presentate per iscritto, in competente bollo, al Comune -
Ufficio Pubblica Istruzione, indirizzate al Presidente della
Commissione per la Gestione della Saletta d'Arte e corredate da
3-5 fotografie formato 18X24 delle opere che si intendono
esporre.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre di
ogni anno, al fine di permettere alla Commissione di Gestione di
programmare l'attività per l'anno successivo.
Il calendario dovrà essere predisposto dall'apposita Commissione
entro il 15 novembre per permettere all'Amministrazione Comunale
di comunicare ai singoli artisti le decisioni assunte e
predisporre un opuscolo informativo contenente la programmazione
annuale.
Le assegnazioni dei locali verranno comunicate per iscritto dal
Dirigente del 5° Settore entro il 30 novembre.
Gli artisti ammessi ad esporre dovranno comunicare, pena il
decadimento della Concessione, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunizazione di assegnazione della "Saletta d'Arte", la
propria accettazioni e compilare una scheda personale conforme
all'allegato A del presente regolamento.
Le schede verranno riunite in un unico schedario che verrà
tenuto a disposizione della Commissione per gli scopi inerenti al
presente Regolamento.
ART. 7
Il periodo di ogni mostra è di due settimane, calcolate da
venerdì a venerdì.
Le mostre degli artisti sono da considerarsi di esclusivo
carattere espositivo ed è pertanto fatto divieto di vendere le
opere durante l'effettuazione delle medesime.
L'espositore è responsabile di eventuali danni o incidenti
verificatisi nei locali. Egli dovrà assicurare la presenza sua o
di persone di fiducia durante il periodo di apertura al pubblico.
La custodia delle opere e degli accessori resta di esclusiva
competenza dell'espositore per tutto il periodo concesso, ivi
comprese le ore notturne.
Sarà inoltre a carico dell'espositore l'assicurazione contro gli
incendi e furti.
Il Comune provvederà a dotare la "Saletta d'Arte" di
apparecchiature antifurto.
ART. 8
L'orario di apertura è fissato come segue :
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30.
Nel periodo giugno-settembre è consentita l'apertura della
"Saletta d'Arte" sino alle ore 23,00.
L'espositore può inoltre essere autorizzato dal Dirigente del 5°
Settore ad effettuare modifiche o prolungamento dell'orario
fissato su richiesta motivata.
ART. 9
In caso di rinuncia di un espositore, se venisse a mancare il
tempo materiale per convocare la Commissione di Gestione, il
Dirigente del 5° Settore, assegnerà il periodo disponibile
all'artista primo escluso collocato in graduatoria. In caso di
esaurimento della graduatoria il Comune si riserva l'utilizzo
della Sala per l'organizzazione di manifestazioni e mostre anche
di rilevanza sociale.
ART. 10
Fanno carico al Comune gli oneri per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei locali, il riscaldamento, l'energia elettrica e
la pulizia dei locali.
Il Comune provvederà alla normale illuminazione dei locali a
mezzo di lampade applicate al soffitto o ad altre pareti. Ogni
altra forma di illuminazione dovrà preventivamente essere
autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
Gli artisti qualora interessati all'installazione di supporti,
cavalletti ed eventuali mobili ed oggetti di arredamento, nonchè
alla pubblicizzazione della mostra di propria competenza,
dovranno provvedervi direttamente ed a proprie spese.
Non è consentito applicare ai muri chiodi, tasselli od infissi
che causino manomissione anche lieve dell'intonaco e della
muratura.
Verrà redatto un verbale alla presenza di un impiegato comunale
sia al momento della consegna che al momento di restituzione
della Saletta d'Arte.
ART. 11
Prima di iniziare l'esposizione, il concessionario dovrà
depositare presso il Civico Economato una cauzione in denaro il
cui importo sarà determinato con deliberazione del competente
organo comunale.
Il concessionario dovrà altresì versare anticipatamente, presso
il Servizio Tesoreria del Comune - una somma il cui importo sarà
determinato con le stesse modalità di cui al comma precedente, a
titolo di concorso alle spese di gestione, elettricità e spese di
pulizia dei locali, nonchè alla stampa dell'opuscolo illustrativo
contenente la programmazione annuale che verrà predisposto a cura
dell'Amministrazione Comunale.
Al termine del periodo di concessione, il Dirigente del 5°
Settore disporrà per la restituzione della cauzione, previo
accertamento delle condizioni generali delli locali.
Nel caso in cui il concessionario abbia causato danni ai locali
o non abbia adempiuto alle norme regolamentari o ancora non abbia
osservato le condizioni imposte dalla Commissione, la cauzione
potrà essere incamerata in tutto o in parte a favore del Comune
su disposizione del Dirigente, previa comunicazione
all'interessato.