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07.01.2009

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Registro persone casalinghe L.R. 44/98 - artt. 8-9-10-11

Beneficiari

Possono essere iscritte all'albo regionale delle persone casalinghe, le persone in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni ovvero essere coniugati o conviventi, da almeno un anno, con persona residente in Valle d'Aosta da almeno tre anni;
  • svolgere, da almeno un anno, all'interno della propria famiglia l'attività volta all'organizzazione della vita familiare, per la cura e l'educazione dei figli e dei minori presenti nel nucleo o per la cura e il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza;
  • avere un'età non inferiore a 18 anni
  • non aver raggiunto l'età pensionabile (65 anni)
  • essere privi di copertura assicurativa per attività lavorativa in corso, ovvero di trattamento pensionistico diretto o indiretto.

Presentazione domanda

Il registro generale delle persone casalinghe è conservato presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali. E' istituita, presso ogni comune della Valle d'Aosta, la sezione comunale del registro delle persone casalinghe.

La domanda di iscrizione all'elenco regionale delle persone casalinghe va presentata presso il comune di residenza e deve essere redatta dall'interessato su apposito modulo comprendente dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei requisiti sopracitati.

Per i residenti nel Comune di Aosta, la domanda compilata deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali - Disagio e Minori del Comune di Aosta, sito al primo piano di C.so Padre Lorenzo nr. 29 nel seguente orario di apertura al pubblico: lun-ven 8,30-12,30/14,30/16,30.

Indennizzi

Gli iscritti all'albo delle persone casalinghe possono richiedere i seguenti indennizzi:

  • indennizzo per infortuni domestici: deve essere presentata apposita domanda presso la struttura regionale competente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data dell'infortunio allegando certificato medico attestante l'inabilità temporanea assoluta derivante dall'infortunio domestico.
  • indennità di degenza ospedaliera: deve essere presentata apposita domanda presso la struttura regionale competente entro il termine perentorio di sei mesi dall'avvenuta dimissione ospedaliera allegando dichiarazione dell'ospedale o della casa di cura attestante il periodo di degenza e la diagnosi.

L'erogazione di detti indennizzi è disposta dall'Amministrazione Regionale.

Referente

Comune di Aosta

Assessorato alle Politiche Sociali - U.O. Disagio e Minori

C.so Padre Lorenzo, 29

tel.: 0165/277811 - fax: 0165/277831

Modulistica

Normativa di riferimento



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