- relativamente ai contributi di cui all’art. 13: famiglie residenti nel territorio regionale che dispongono di una situazione economica inferiore al minimo vitale annualmente rivalutato dalla Giunta Regionale;
- relativamente ai contributi di cui all’art. 14:
a) residenti nel territorio regionale che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare;
b) temporaneamente presenti nel territorio regionale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera a), le famiglie il cui valore della situazione economica (IRSE), detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
- relativamente ai contributi di cui all’art. 15: famiglie, residenti nel territorio regionale, per spese sanitarie documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi a carico di altri soggetti, esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità e nel limite massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta o da sostenere.
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le famiglie il cui valore della situazione economica (IRSE) detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale.